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Elezioni e ricorsi. Il difficile gioco di sentenze e sospensioni

22 luglio 2010 Nessun Commento

Alla luce delle dichiarazioni rese dagli avvocati del centrodestra subito dopo la sentenza del TAR, l’immediato ricorso al Consiglio di Stato non si può certo considerare sorprendente. A questo punto, i peculiari meccanismi del diritto amministrativo creano dinamiche che possono essere difficili di comprendere: è necessario, dunque, fare un piccolo passo indietro.

Nell’udienza dello scorso giovedì, il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ha emesso una sentenza; contro di essa, i legali di Cota hano proposto appello al Consiglio di Stato; nel frattempo, tra ottobre e novembre si terranno due nuove udienze al TAR.

Ma com’è possibile, tecnicamente, tutto ciò? Com’è possibile, cioè, che il TAR abbia emesso una sentenza – ora appellata – e che intanto il giudizio prosegua davanti al TAR stesso? E come si possono incrociare, le pratica, i due iter?

Non è male, innanzitutto, chiarire che il Consiglio di Stato è giudice amministrativo di secondo grado: in altre parole, il Consiglio di Stato sta al TAR come la Corte d’Appello sta al Tribunale Ordinario (con la differenza, però, che nella giustizia ordinaria c’è ancora la Cassazione, mentre nella giustizia amministrativa tutto finisce, per l’appunto, con il Consiglio di Stato).

Chiarito ciò, bisogna spiegare che la sentenza del TAR di giovedì scorso non ha definito la questione nella sua generalità: si è pronunciata sulla nullità di alcune liste, ma non ha potuto stabilire se Roberto Cota continuerà ad essere il governatore del Piemonte. Dichiarata infatti la nullità delle liste, il TAR ha dovuto ordinare il riconteggio dei voti, affinché si capisca se il nuovo quadro delle schede valide mantenga la vittoria elettorale in capo a Cota, oppure la (ri)consegni a Mercedes Bresso.

Proprio su questo punto si innesta il ricorso al Consiglio di Stato. Anche se la decisione del TAR non risponde ancora al quesito principale, essa ha già la forma della sentenza, ed è pertanto – in quanto tale – appellabile. Di fronte ai giudici romani, i legali di Cota sosterranno l’illegittimità della decisione di far ricontare le schede, e – come quasi sempre si fa nel giudizio amministrativo – chiederanno la sospensione del provvedimento impugnato.

Se martedì il Consiglio di Stato concederà tale sospensiva, il riconteggio delle schede rimarrà bloccato fino a quando il Consiglio di Stato stesso pronuncerà nel merito del ricorso, vale a dire deciderà se sia giusto ricontare le schede oppure no. Se tale blocco ci sarà, alle udienze di ottobre e novembre davanti al TAR ci si presenterà a mani vuote: senza i risultati del riconteggio, i giudici di primo grado non avrebbero infatti nulla su cui ulteriormente decidere.

Ne deriverebbe un quadro di momentanea paralisi, che è poi ciò sul quale i legali di Cota ovviamente contano: avendo in mano una situazione favorevole – il fatto che Cota abbia assunto il suo ufficio – mirano a cristallizzarla su tutti i possibili fronti, allo scopo di guadagnare tempo.

Strategia che ognuno può giudicare come vuole, ma che è del tutto prevedibile e comprensibile. E che rischia di mettere la Regione in uno stato di provvisorietà elettorale semipermanente: se è vero che il tempo di riconteggio delle schede è stimato da alcuni in un anno, è facile immaginare gli effetti della sospensione. Con un esecutivo appeso a un filo; una linea politica conseguentemente attuata sempre sub condicione; una conseguente scarsa possibilità di soddisfare i propri elettorali e – cosa ancor più grave – convincere chi finora ha votato per qualcun altro.

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