
Rottamazione dei ruoli: ecco le novità introdotte della legge di Bilancio 2023 e l’iter per la presentazione della domanda.
L’art. 1 co. 231 – 252 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ha previsto una nuova “rottamazione dei ruoli”, che riguarda i carichi consegnati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.
Rientrano nella rottamazione i carichi tributari e i contributi previdenziali e assistenziali INPS nonché i premi INAIL. Anche i ruoli formati dagli enti locali e da altri enti beneficiano della rottamazione.
Per quanto riguarda i ruoli delle Casse di previdenza professionale la rottamazione opera solo se la Cassa hanno approvato in questo senso una apposita delibera entro il 31 gennaio 2023.
Sono esclusi dalla rottamazione le ingiunzioni fiscali e gli accertamenti esecutivi degli enti locali (esempio, i Comuni) che non si avvalgono dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, quindi che riscuotono in proprio oppure mediante concessionario locale.
Per quanto riguarda le sanzioni inerenti a violazioni del Codice della strada, queste non rientrano e non sono oggetto di sono stralcio per effetto della rottamazione.
Quali sono i benefici per i contribuenti?
La rottamazione dei ruoli ha come principale effetto lo stralcio automatico delle sanzioni amministrative e degli interessi compresi nei carichi, quindi in primo luogo degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo. Non sono dovuti nemmeno gli interessi di mora, ovvero gli interessi che spettano all’Agente della riscossione se gli importi sono pagati decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell’accertamento esecutivo.
Le somme a titolo di capitale (imposte, contributi) e le spese di esecuzione nonché di notifica della cartella di pagamento vanno pagate per intero.
Sono escluse dalla rottamazione:
le risorse proprie tradizionali dell’UE (dazi e diritti doganali);
l’IVA riscossa all’importazione;
le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell’Unione europea;
i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
L’iter per la domanda
La procedura caratterizzante la rottamazione dei ruoli è agevole e, nella maggioranza delle ipotesi, non presenta criticità ma bisogna prestare attenzione e cura nella gestione della pratica.
Essa inizia con una domanda presentata dal debitore a cui segue la liquidazione degli importi ad opera dell’Agente della riscossione.
La rottamazione si perfeziona solo se i pagamenti avvengono per l’esatto ammontare e nei termini previsti.
La domanda va presentata dal contribuente mediante l’applicazione informatica predisposta dall’Agente della riscossione. Il termine decadenziale per la domanda scade il 30.4.2023.
La liquidazione degli importi, con eventuale suddivisione in rate, avviene a cura dell’Agente della riscossione.
Il termine per comunicare la liquidazione scade il 30.6.2023.
Il carico può essere dilazionato in 18 rate scadenti: le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, scadenti il 31.7.2023 e il 30.11.2023; le altre, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno successivo.
È anche possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023.
Il tardivo, insufficiente oppure omesso pagamento preclude i benefici della rottamazione. Per i tardivi versamenti c’è una tolleranza di cinque giorni.
Il pagamento può avvenire secondo le modalità indicate nella comunicazione di liquidazione degli importi, quindi ad esempio mediante domiciliazione bancaria, bollettini precompilati oppure presso gli uffici dell’Agente della
riscossione.
La domanda va presentata dal debitore entro il 30.4.2023, termine decadenziale.
Il contribuente alternativamente può:
decidere quali cartelle di pagamento/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito rottamare;
rottamare solo alcuni ruoli contenuti nella medesima cartella di pagamento;
integrare, entro il 30.4.2023, la domanda presentata indicando ulteriori ruoli da rottamare, relativi alla medesima o a diverse cartelle di pagamento.
La trasmissione della domanda avviene utilizzando l’applicativo messo a disposizione dall’Agente della riscossione sul proprio sito. Anche i contribuenti che non sono in possesso della c.d. “identità digitale” (coloro i quali non hanno, ad esempio, la CIE o lo SPID) possono utilizzarlo.
Terminata la compilazione viene generata una ricevuta di presentazione.
Dal giorno in cui è presentata la domanda sino al 31.7.2023 sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da dilazioni dei ruoli in essere.
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