Domanda per pensione anticipata: come fare la domanda


Sono disponibili sul sito www.inps.it la domanda per la pensione anticipata flessibile e le istruzioni per opzione donna. La domanda per la pensione anticipata flessibile è prevista in via sperimentale dalla Legge di Bilancio 2023 (legge n.197/2022) per i lavoratori che entro la fine del 2023 maturano un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

La pensione si può ottenere trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti e, comunque, non prima del 1° aprile 2023. I soli lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni devono attendere sei mesi e, se hanno raggiunto i requisiti prima della fine di gennaio, almeno il 1° agosto 2023.

Durante il periodo che intercorre tra la data di decorrenza della pensione anticipata flessibile e la data di conseguimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, non è possibile cumulare la pensione con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione dei redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5mila euro lordi annui. L’importo massimo mensile della pensione anticipata flessibile in pagamento inoltre non potrà superare cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno (per il 2023 l’importo è pari a 2.818,65 euro). Tale limite non trova più applicazione al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia, che per il biennio 2023/2024 è di 67 anni.

Il termine di pagamento del trattamento di fine rapporto o di fine servizio (Tfr/Tfs) inoltre, non tiene conto della data di collocamento a riposo dell’interessato, bensì del momento in cui il dipendente avrebbe raggiunto il requisito ordinario previsto per la pensione anticipata, ovvero matura il requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia.

Dal 2023 non bastano più l’età e i contributi per l’accesso alla pensione con opzione donna ma è necessario rientrare in alcune categorie protette. Possono esercitare l’opzione le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni e che alla data di presentazione della domanda abbiano un’invalidità civile pari al 74%, assistano da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grano convivente con handicap in situazione di gravità o siano dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo dal 2023 un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.

Il requisito dell’età è ridotto di un anno per ogni figlio, per un massimo di due anni per le lavoratrici con invalidità o che si prendono cura di un parente con handicap mentre il requisito anagrafico è di 58 anni per le lavoratrici che sono dipendenti o licenziate da un’impresa per cui si è attivato un tavolo per la gestione della crisi. Il trattamento pensionistico decorre una volta trascorso il termine di dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti per le lavoratrici dipendenti e diciotto mesi per le lavoratrici autonome.

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