La prima cosa che colpisce nel leggere le cinquantaquattro pagine di motivazioni della sentenza che annulla le elezioni regionali è la meticolosa ricostruzione di quattro anni di plurime maratone processuali: vale a dire di quel guazzabuglio di tutte le possibili giustizie – civile, penale, amministrativa – attraverso il quale mille volte abbiamo cercato di guidare i lettori, consci di poter solo in parte orientarli in un simile labirinto. Nei cui singoli luoghi, del resto, si è passati più di una volta: un gran mal di testa viene, ad esempio, se si tenta di contare quante volte e a quanti titoli la Corte di Cassazione si sia pronunciata sull’affaire elettorale tra Roberto Cota e Mercedes Bresso.
Fin qui, siamo nel campo del dejà vu. Utile più che altro al cronista per riassumere e rivivere le fatiche di questi anni di cronache, nella speranza di aver fatto capire qualcosa a qualcuno. Molto più interessante è la parte della sentenza dedicata alle vere e proprie motivazioni: che, costrette a divagare nel sottodedalo delle questioni incidentali e collaterali, riescono comunque a radicare la decisione del TAR, con geometrica sintesi, su un triplice ordine di fattori.
Primo. La nullità di una o più liste elettorali ha sul voto un impatto non meramente quantitativo, bensì eminentemente qualitativo. Essa «sciupa» e dunque travolge la consultazione elettorale rendendola – per così dire – marcia in sé, indipendentemente dal fatto che i voti nulli sull’uno e sull’altro fronte possano pareggiarsi tra loro. Ciò fa capire perché si sia potuti giungere a questo risultato senza un riconteggio delle schede: che, iniziato nell’ottobre del 2010, venne bloccato dopo pochi giorni dal Consiglio di Stato. Fu uno dei molti momenti in cui Cota esultò ritenendo conclusa in suo favore la diatriba sulla validità del voto: i giudici amministrativi, come si vede, l’hanno pensata diversamente.
Secondo. La falsità delle firme accertata in sede penale ha efficacia non confinata al giudizio penale medesimo, bensì risponde ad un interesse pubblico ed equivale pertanto a un accertamento compiuto mediante querela di falso in sede civile. Questo punto delle motivazioni segna il più grande successo – ed il più grande sospiro di sollievo – dei legali di Mercedes Bresso, che su tale questione si erano spesso trovati a veleggiare controvento. La falsità delle firme apposte sulle candidature degli esponenti della lista Pensionati per Cota non aveva infatti potuto essere azionata in sede amministrativa, avendo la Corte Costituzionale respinto l’eccezione di illegittimità della norma che non prevede tale possibilità; e l’azione promossa in sede civile era stata travolta – secondo il più classico dei cavilli – dall’omessa notifica del ricorso a tre consiglieri regionali non più in carica alla data dell’azione (ma che, essendo in carica all’epoca dei fatti, secondo il giudice avrebbero comunque dovuto essere formalmente coinvolti nel giudizio). Unico cavallo di Troia attraverso il quale far valere la nullità di tali firme come causa di annullamento delle elezioni restava dunque il giudizio penale per falso promosso a carico di Michele Giovine e di suo padre Carlo. Il quale processo – non a caso – venne seguito in blocco anche dai team di avvocati amministrativisti che hanno seguito il ricorso al TAR. Riuscendo in ultimo, come visto, a scavalcare gli ostacoli frappostisi sul loro cammino.
Terzo. L’annullamento di una lista elettorale, mentre travolge i voti attribuiti ai candidati di tale lista, non fa salva la validità di tali voti in relazione al candidato presidente al quale tale lista è collegata. Si tratta indubbiamente dell’argomento più strampalato; giacché, in nome di una strana metafisica del diritto e del voto, qualcuno aveva argomentato che il voto in questione si sdoppiasse – sono parole della sentenza – «in due voti concettualmente diversi»: dei quali il secondo – quello rivolto al candidato presidente – potrebbe rimanere astrattamente valido anche se la lista è nulla. In realtà – notano i giudici – tale ultimo profilo di voto non è né nullo né valido, bensì «ontologicamente incerto», e dunque idoneo a gettare sull’esito elettorale un «coefficiente di aleatorietà che è impossibile rideterminare e correggere». Pienamente seguito su questo punto, da parte dei giudici torinesi, il cammino tracciato dal TAR del Molise nella sua sentenza n. 224 del 28 maggio 2012. Che non a caso, giovedì scorso, l’avv. Sabrina Molinar Min brandiva in aula come il suo più affilato gladio da battaglia, mentre maestosa come sempre si accingeva a intraprendere la discussione.
Avranno i lettori degnato di qualche interesse quest’intricato dedalo di giuridici principî…? Ai posteri l’ardua sentenza. Forse ancor più ardua di quella che abbiamo appena commentato, e che tra qualche giorno passerà il delicato – ma per molti scontato – vaglio dei supremi giudici amministrativi romani. Per non saper né leggere né scrivere, il centrosinistra ha già rispolverato un certo Sergio Chiamparino.
Roberto Codebò