Processo di parti, accusa contro difesa. Su un piano di parità, molto diversamente da quell’antico processo inquisitorio in cui l’organo inquirente coincideva in tutto o in parte con l’organo giudicante. Un modello – quello del processo di parti – mutuato nel 1989 dal processo americano; e progressivamente eroso in molti suoi principi già – partire dal 1992.
Al di là della contingenza storica – le stragi di Capaci e di via d’Amelio – che ispirò questo parziale ritorno agli antichi modelli, non vi è dubbio che la questione che balla dietro il modello processuale penale sia sempre la stessa. Le due parti a confronto non sono pari bensì impari: da un lato lo Stato, dall’altro il privato cittadino. Una disparità di forze in campo che da un lato spinge lo Stato – il quale può dettare le regole del gioco – a rafforzare se stesso dotandosi di più potenti strumenti processuali (simili appunto a quelli di un tempo); e che, dall’altro, spinge lo stato stesso a riequilibrare le forze in campo, obbligando se stesso a fare attività di indagine anche in favore della difesa.
Proprio attorno a tale busillis del processo di parti ma non troppo si è accesa stamattina, al dibattimento Furchì, un’intricatissima questione processuale. Nel pieno della deposizione del dott. Mitola, dirigente della sezione omicidi della Squadra Mobile, la difesa è intervenuta sostenendo che buona parte delle moltissime circostanze raccontate in aula – specchio di indagini più che mai a trecentosessanta gradi – non siano ricomprese nel fascicolo del pubblico ministero.
In un autentico colpo di scena processuale, ecco il dibattimento avvitarsi sulle volute di una norma – l’art. 130 delle disposizioni di attuazione del codice di rito – che obbliga il PM a inserire nel fascicolo gli atti inerenti le indagini, senza chiarire se essi debbano essere tutti, oppure no.
Una lacuna normativa che – tutto sommato – si può capire. Molto importante era per il legislatore obbligare la pubblica accusa – per mezzo dell’art. 358 c.p.p. – a trasmettere alla difesa eventuali prove a discarico sulle quali essa potesse lavorare. Se è vero che – con tutte le erosioni del caso al principio generale – la prova continua a doversi formare in aula, il fatto che la difesa sappia tutto prima anche su questo fronte appariva ed appare decisamente inessenziale.
Questa, del resto, la linea fatta propria dal collegio giudicante. Che ha respinto in maniera assai decisa l’eccezione di nullità avanzata dalla difesa. Avanti dunque con la deposizione a trecentosessanta gradi del dott. Mitola; e che la prova si formi in aula, senza troppe erosioni al principio di diritto.
Roberto Codebò